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IN VIGORE DAL 28 OTTOBRE 2009

NATURA

1. il Collegamento Nazionale Santuari (CNS) è una Associazione che riunisce i Santuari italiani.

FINALITA'

2. Il fine del CNS è quello di promuovere - nel rispetto dell'autonomia e degli statuti di ogni Santuario (Cfr. CIC can. 1234) - in unità di intenti e di forze operative, un programma pastorale comune, al servizio della Chiesa, per favorire ed incrementare la pastorale dei Santuari, adattandola a quella tipica di ogni Santuario.

3. Il CNS promuove la fede in Cristo e la vera devozione a Maria e ai Santi.
4. Il CNS promuove l’attenzione agli orientamenti del Magistero e alle indicazioni della CEI.
5. Il CNS si propone come strumento di coordinamento e sostegno delle attività dei singoli Santuari.


ATTIVITÀ

6. Per raggiungere le sue finalità il CNS promuove opportune e molteplici iniziative quali:

a) Convegno dei Rettori e Operatori dei Santuari.
b) raduni nazionali e/o regionali di fedeli per celebrare e conoscere Maria e i Santi specialmente in tempi e luoghi importanti per la tradizione cristiana e per la pietà popolare.
c) sviluppo e orientamento per la produzione, e diffusione dell’arte sacra e qualificazione degli altri strumenti utili alla devozione popolare;
d)diffusione e incremento della devozione mariana e dei santi propria di ogni Santuario attraverso i mezzi di comunicazione;

e) orientamenti e formazione al servizio di accoglienza dei pellegrini nei Santuari;
f) convegni di arte sacra e di pastorale liturgica con precisi adattamenti ai luoghi di culto che sono i Santuari.
g) Il CNS ha un organo ufficiale di informazione denominato: Il Collegamento Nazionale dei Santuari che collega tutti i Santuari, soci dell’Associazione, tenendoli periodicamente informati sulle attività.

SEDE

8. lI CNS ha la sede legale in Roma presso il Santuario della Madonna del Divino Amore, Via del Santuario 10 - 00134 Roma.

REQUISITI DI APPARTENENZA AL'ASSOCIAZIONE

9. Possono essere soci dell’Associazione tutti i Santuari italiani, che condividano le finalità dell’Associazione e accettino le modalità di partecipazione e cooperazione all’interno del CNS. Per essere soci si fa richiesta al Presidente dell’Associazione il quale, sentito il Consiglio Direttivo, immetterà il nuovo ente nella qualità di socio.

10. Tutti i membri dell’Associazione, sono chiamati a collaborare alla realizzazione degli scopi statutari e ad osservare le direttive degli organi di governo, a versare la propria quota annuale di partecipazione.

11. Condizioni per non essere più soci dell'Associazione sono:
a) dimissioni
b) mancato versamento della quota associativa annuale

GOVERNO

12. Gli organi che governano il CNS sono:
a) L’Assemblea
b) Il Presidente
c) Il Consiglio direttivo

13. L’Assemblea generale è composta dal rettori del Santuari membri dell’Associazione, o dai loro legittimi delegati. L’Assemblea viene convocata una volta all’anno dal Presidente con preavviso dl almeno due mesi. Essa è validamente convocata qualora siano convenuti la metà più uno dei Soci. Se è necessaria una seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei convenuti.

14. L’Assemblea generale ha il compito di eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, di verificare il cammino che il CNS sta percorrendo, e di tracciare le linee direttive per la realizzazione degli scopi statutari. Approva annualmente il rendiconto amministrativo.

15. Il Presidente del CNS presiede l’Assemblea generale e il Consiglio direttivo, cura i rapporti del CNS con la CEI con gli organismi ecclesiali. Cura di instaurare rapporti.

16. lI Consiglio direttivo è composto dal Presidente e cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale. Rimane in carica tre anni per il massimo di due mandati.

17. Il CNS si avvarrà dell’opera di un Assistente Ecclesiastico Nazionale individuato tra i membri dell’Episcopato italiano. L’Assistente parteciperà ordinariamente ai lavori del Consiglio direttivo.

18. Il Presidente nominerà il Segretario, il Tesoriere e il Direttore responsabile della testata “Il Collegamento Nazionale dei Santuari”, il coordinatore delle regioni.

19. I Delegati regionali, nominati dai Soci della medesima regione, coordinano il Collegamento dei Santuari della Regione: essi collaborano strettamente con il Consiglio direttivo per l’attuazione dei programmi del CNS.

20. Il Presidente del CNS è il legale rappresentante dell’Associazione e si fa promotore della realizzazione dei programmi di indirizzo dell’Assemblea generale e dell’applicazione delle disposizioni del Consiglio direttivo.

21. lI Consiglio direttivo delibera sulle seguenti materie:
a) ammissione dei soci;
b) quota associativa;
c) modalità di esecuzione delle direttive dell’Assemblea generale;
d) organizzazione degli incontri, convegni, attività culturali e spirituali promosse dall’Associazione o che la interessano direttamente;
e) predisposizione di programmi unitari di spiritualità e pastorale dei Santuari;
f) coordinamento delle attività dei vari Santuari su scala nazionale;
g) valutazione degli oneri economici dei progetti che il CNS intende realizzare.

22. Il Segretario cura il servizio di informazione del CNS e predispone i supporti tecnici delle Assemblee generali e delle riunioni del Consiglio direttivo.

AMMINISTRAZIONE

23. Il patrimonio del CNS è costituito dalle quote associative annuali, dall’eventuale ricavato di qualche attività dell’Associazione, da oblazioni dei soci e di terzi.

24. Il CNS non ha fini di lucro e non svolge attività commerciali, i Soci dell’Associazione aderiscono e collaborano alla realizzazione delle finalità e delle attività che l’Associazione si propone, facendo uso dei propri mezzi suddividendosi le spese necessarie delle iniziative.

25. Le cariche assunte dai membri degli organi statutari sono esercitate a titolo gratuito. I Consiglieri sono rimborsati delle spese inerenti agli incontri del Consiglio.

26. lI Tesoriere tiene la cassa dell’Associazione, cura la riscossione delle quote associative, l’amministrazione ordinaria dell’Associazione, la gestione economica dei progetti assunti direttamente dal CNS e dell’organo di comunicazione dell’Associazione. Cura la redazione del rendiconto insieme al Consiglio per essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale.

27. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le norme canoniche e civili in materia di associazioni.

 

Roma - Divino Amore, 13 febbraio
Riunione del Consiglio Direttivo


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